Art. 5.
(Istituzione della Federazione nazionale e degli albi professionali degli optometristi).

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli optometristi, con sede in Roma.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le norme relative

 

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al funzionamento degli ordini professionali degli optometristi e della Federazione nazionale di cui al comma 1, alle modalità per l'elezione degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia professionale, nonché quelle relative alla prima formazione degli albi professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Gli iscritti a ogni singolo ordine professionale provvedono, per il suo funzionamento, alla necessaria dotazione economica, nonché, attraverso gli ordini professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla dotazione economica della Federazione nazionale degli ordini professionali degli optometristi.